Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 446/1992 ECLI:IT:COST:1992:446 Generato dall'IA

Ordinanza 446/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 446/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 446/1992 · Corte costituzionale: dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987,

Parole chiave

Generato dall'IA
corrispondenza con il difensore altri capi d'accusa principio della doppia incriminazione diritto di non autoincriminarsi controinterrogatorio del ministero pubblico parte al procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 210

dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987,

n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con

ordinanze emesse il 26 febbraio 1992 dal Tribunale di Verona, il 18

marzo 1992 dal Tribunale di Prato, il 4 marzo 1992 dal Tribunale di

Reggio Emilia, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Firenze e il 6

aprile 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn.

268, 277, 287, 298 e 325 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22 e 26 dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,

i Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513,

secondo comma, del codice di procedura penale (questione estesa dal

solo Tribunale di Reggio Emilia anche all'art. 2 n. 76 della legge di

delega 16 febbraio 1987 n. 81) nella parte in cui non consente di

dare lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari

dall'imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si

procede o si è proceduto separatamente, e che si sia avvalso in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che secondo i giudici remittenti risulterebbero violati gli

artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione a causa del diverso

regime di utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda di

uno sviluppo del procedimento che comporti, anche per circostanze

accidentali, la separazione del processo nei confronti del

coimputato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la

medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti

per essere decisi congiuntamente;

che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del

codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il

giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle

dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle

persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della

facoltà di non rispondere" e che, pertanto, le sollevate questioni

vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la medesima decisione questa Corte ha inoltre deciso,

nel senso della infondatezza, questione identica a quella sollevata

dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all'art. 2 n. 76 della

legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, che deve quindi essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice

di procedura penale (sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe

dai Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona),

norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte

indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 18 maggio 1992;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio

Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA