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Ordinanza 426/1992 ECLI:IT:COST:1992:426 Generato dall'IA

Ordinanza 426/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 426/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 426/1992 · Corte costituzionale: modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina

Parole chiave

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indennità di disoccupazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione licenziamento per motivi economici previdenza sociale dei lavoratori restituzione dell'indennità per lavoro ridotto diritto al salario

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),

modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina

dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10

marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente

tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n.

313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la

dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatole

e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre al risarcimento

del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio

1990, n. 108 - l'indennità che, a mente del successivo quinto comma,

il lavoratore ha facoltà di chiedere in sostituzione della

reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con

ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con

l'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente - il quale si richiama

alle osservazioni già svolte dal Pretore di Varese, Sezione

distaccata di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma

impugnata, "rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori

appartenenti alla categoria più garantita, incrementa la distanza

tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente

esistenti";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata o,

in subordine, infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità non può essere

accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita

dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennità sostitutiva

prevista dall'art. 18, quinto comma, è deducibile nello stesso

giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo

condizionale con la domanda prevista dal primo comma;

che, nel merito, la medesima questione è già stata esaminata

da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992,

e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;

che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale

giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge

11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA