Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 425/1992 ECLI:IT:COST:1992:425 Generato dall'IA

Ordinanza 425/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 425/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 425/1992 · Corte costituzionale: termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924,

Parole chiave

Generato dall'IA
demanio pubblico restrizione di diritto pubblico della proprietà destinazione a uso pubblico divieto di costruzione di diritto pubblico compito di diritto pubblico segno di dominio pubblico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del

regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento

degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n.

1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.

751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i

termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924,

n. 751), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal

Commissario aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la

Toscana nel procedimento demaniale tra Ronzetti Sesto, in proprio e

nella qualità di presidente della coop. "Valle del Sorbo", ed altri

e il Comune di Formello, iscritta al n. 282 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con decreto 7 maggio 1984, il Commissario agli usi

civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, avvalendosi del potere di

procedere ex officio previsto dall'art. 29, primo comma, della legge

16 giugno 1927, n. 1766, ha ordinato il sequestro giudiziario di un

manufatto ritenuto abusivamente costruito su un terreno di demanio

civico;

che, nel corso del giudizio di convalida il Commissario aggiunto

- venuto a conoscenza dell'ordinanza 20 settembre 1991 della Corte di

cassazione, a sezioni unite, che ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma attributiva del potere sopra

richiamato - con ordinanza del 27 marzo 1992 ha sollevato d'ufficio

la medesima questione in riferimento agli artt. 3, 24, primo e

secondo comma, 101, 118, primo e secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, "l'opinione della Suprema

Corte è fondata su una ricostruzione sommaria e insufficiente della

normativa impugnata e delle sue ragioni", posto che l'anomalia del

giudice-parte non è semplicemente il riflesso dell'anomalia del

giudice-amministratore, definitivamente cessata col d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, ma si giustifica come "riflesso processuale e strumento

indispensabile per realizzare l'imprescrittibilità e

l'indisponibilità dei diritti civici, solo l'iniziativa di un organo

di giustizia essendo in grado di assicurare quella indefettibilità

della tutela che è esigita dalle connotazioni pubblicistiche di tali

diritti";

che peraltro, nonostante le argomentazioni contrarie da lui

ampiamente svolte, il giudice a quo non ritiene di poter esprimere

una valutazione di manifesta infondatezza della questione, stante

"l'obiettiva eccezionalità della norma impugnata e il fatto che la

questione è già stata sollevata da così autorevole consesso";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la motivazione dell'ordinanza dimostra che il

giudice remittente non dubita della legittimità costituzionale della

norma denunciata, ma, al contrario, è fermamente persuaso

dell'infondatezza della questione, almeno nei termini radicali in cui

è formulata nel dispositivo conformemente alla citata ordinanza

della Corte di cassazione;

che, pertanto, tra il dispositivo dell'ordinanza e la

motivazione sussiste un'incongruenza che rende perplessa la

valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia

trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16

giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924,

n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del

r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22

maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i

termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,

101, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Commissario

aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA