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Ordinanza 423/1992 ECLI:IT:COST:1992:423 Generato dall'IA

Ordinanza 423/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 423/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 423/1992 · Corte costituzionale: 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge

Parole chiave

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congedo per servizio militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare diritto disciplinare militare reati contro i doveri di servizio fattore estraneo al servizio rifiuto del servizio militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), in relazione all'art. 22, n. 6, come sostituito

dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed

integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n.

191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica

14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge

24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del

servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991

dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione

distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro

il Distretto Militare di Catania ed altri, iscritta al n. 244 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di

Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto

Militare di Catania ed altri (Reg. ord. n. 244/1992) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3,

primo comma e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191 del 1975 (Nuove norme

per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, numero 6, della

stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991,

n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge

31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito

dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di

dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui

esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di

prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età

inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa

dalla ferma di leva;

Considerato che il riferimento all'età di 40 anni contenuto

nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n. 191 concerne globalmente

anche altre ipotesi previste dalla normativa;

che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri

ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo

una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata

alle valutazioni del Parlamento;

che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo

comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio

di leva) in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come

sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991, sollevata dal

Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di

Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA