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Ordinanza 421/1992 ECLI:IT:COST:1992:421 Generato dall'IA

Ordinanza 421/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 421/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 15 dicembre 1990, n. 386 ('Nuova disciplina sanzionatoria degli

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 421/1992 · Corte costituzionale: legge 15 dicembre 1990, n. 386 ('Nuova disciplina sanzionatoria degli

Parole chiave

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tassa di bollo sulle cedole imputazione dei pagamenti esenzione dal pagamento dei contributi omissione del contribuente contributi di previdenza impagati conio di monete metalliche

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato (art. 3 Cost.)
art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della

legge 15 dicembre 1990, n. 386 ('Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari'), promossi con le ordinanze emesse rispettivamente

il 20 dicembre 1991 e il 18 gennaio 1992 dal Pretore di Alessandria

nei procedimenti penali a carico di Coppero Giampiero iscritte ai nn.

231 e 232 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di due giudizi a carico di Coppero

Giampiero, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza

copertura, il Pretore di Alessandria - accogliendo l'eccezione

proposta dalla difesa dell'imputato - ha sollevato (con ordinanze del

20 dicembre 1991 e del 18 gennaio 1992, di identico contenuto)

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 dicembre 1990 n. 386 recante la nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari;

che ad avviso del giudice rimettente l'imputato, in quanto

dichiarato fallito successivamente all'emissione degli assegni de

quibus, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria

introdotta dall'art. 11 cit. (che, per i reati di emissione di

assegni senza copertura commessi prima dell'entrata in vigore della

legge n. 386 cit., prevede l'improcedibilità dell'azione penale in

caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e

delle spese per il protesto come causa di improcedibilità, ove

effettuato entro 90 giorni da tale data);

che l'imputato, proprio per la sua condizione personale di

fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato (art. 3 Cost.)

non avendo la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti e

quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato

chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata

manifestamente inammissibile perché già dichiarata inammissibile

con sentenza n. 32 del 1992;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

contenuto;

che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione all'art. 11

cit. è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte

ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi

manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992)

la medesima questione di costituzionalità in riferimento allo stesso

parametro;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso

profilo di valutazione;

che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre

1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore

di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA