Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 411/1992 ECLI:IT:COST:1992:411 Generato dall'IA

Ordinanza 411/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 411/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 38 Cost; Ordinanza 411/1992 · Corte costituzionale: rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della previdenza suddivisione della previdenza professionale diritti di previdenza professionale previdenza sociale dei lavoratori prestazioni assicurative correnti prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una
art. 38 Cost
di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18, 25

e 13 febbraio 1992 dai Pretori di Bari, Lucera e Lecce,

rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze

1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Saverio Troccoli contro l'Opera di previdenza e assistenza per i

ferrovieri dello Stato (OPAFS) al fine di ottenere la differenza

dell'indennità di buonuscita con gli interessi legali e la

rivalutazione monetaria, il Pretore di Bari, con ordinanza del 18

febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo

cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza

obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato

in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del

maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la

diminuzione del valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola

il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una

ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali

rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo

comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della

rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che analoga questione è stata sollevata, con ordinanze

rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e

di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che i giudizi hanno per oggetto la medesima questione

e, pertanto, è opportuno disporne la riunione affinché siano decisi

con unico provvedimento;

che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con

sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile

quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della

prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi a quibus, onde

la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA