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Ordinanza 403/1992 ECLI:IT:COST:1992:403 Generato dall'IA

Ordinanza 403/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 403/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, n. 5, della

Regesto Legislator

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art. 479 c.p, art. 3 Cost; Ordinanza 403/1992 · Corte costituzionale: 70, n. 5, della

Parole chiave

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cessazione definitiva dal servizio degradazione militare congedo per servizio militare soppressione di prestazioni d'invalidità revoca del mandato qualità di dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 479 c.p
cui all'art. 479 c.p.), ha sollevato la questione di legittimità
art. 3 Cost
dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, n. 5, della

legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 4

novembre 1991 dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Gianadelio

Maletti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 177 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 novembre 1991 e depositata

il 18 gennaio 1992, il T.a.r. del Lazio, Sez. I-bis, nel giudizio

promosso da Gianadelio Maletti contro il Ministero della difesa per

l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio per

perdita del grado a decorrere dal 1° ottobre 1981 (in relazione alla

condanna penale dallo stesso gen. Maletti riportata per il reato di

cui all'art. 479 c.p.), ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art.70, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113,

che prevede l'automatica perdita del grado e, di conseguenza, la

rimozione per effetto di sentenza penale di condanna, in riferimento

all'art. 3 Cost;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

Considerato che oggetto del giudizio a quo è l'impugnazione del

provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto nei

confronti del gen. Gianadelio Maletti la "automatica" perdita del

grado - con conseguente rimozione - in relazione ad una sentenza

penale di condanna dallo stesso subita;

che in tale fattispecie di destituzione senza procedimento

disciplinare trova applicazione l'art. 9, primo comma, della legge 7

febbraio 1990, n.19 (pure menzionata dai remittenti), con cui (sulla

scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del 1988)

è stato disposto che "il pubblico dipendente non può essere

destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è

abrogata ogni contraria disposizione di legge" (salva, ovviamente,

l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento

disciplinare, ove ne sussistano i presupposti);

che pertanto, essendosi censurata una disposizione normativa

ormai abrogata, la questione sollevata difetta di rilevanza e va

dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenze n. 134 del

1992; n. 415 del 1991; nonché, in tema di applicabilità della legge

n. 19 del 1990, le ordinanze n. 113 del 1991 e n. 130 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 70 n. 5, legge 10 aprile 1954,

n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal

T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA