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Sentenza 399/1992 ECLI:IT:COST:1992:399 Generato dall'IA

Sentenza 399/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 399/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la

Regesto Legislator

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art. 76 Cost; Sentenza 399/1992 · Corte costituzionale: legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la

Parole chiave

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attenuazione della pena legittimo sospetto di parzialità dubbi sull'imparzialità scemata imputabilità principio accusatorio parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
all'art. 76 Cost., dichiarato "l'illegittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa - sezione

distaccata di Asiago - nel procedimento penale a carico di Pavone

Antonino, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

1. - Decidendo sulla richiesta di applicazione di pena concordata

per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avanzata

prima dell'apertura del dibattimento dall'imputato e condivisa dal

pubblico ministero, il Pretore di Bassano del Grappa - sezione

distaccata di Asiago - la rigettava, ritenendo che nella specie non

fosse configurabile l'ipotesi di particolare tenuità del contestato

reato di ricettazione prevista dalla suddetta disposizione.

Indi sollevava, con ordinanza del 19 febbraio 1992, una questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del

codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione, per

tale ipotesi, dell'incompatibilità a procedere al dibattimento

contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della

legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e perciò con gli artt. 76 e

77 Cost. - nonché con gli artt. 25, 101 e 3 Cost.

Richiamando diffusamente le ragioni sostanziali poste a base delle

declaratorie di incostituzionalità contenute nelle sentenze di

questa Corte nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, il giudice a quo

ne sostiene la ricorrenza nel caso di specie. Sottolinea, al

riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione di pena per

motivi attinenti alla congruità di questa, ed in particolare per la

ritenuta non configurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di

reato attenuata in luogo di quella base, presuppone una valutazione

non formale, ma di contenuto degli atti contenuti nel fascicolo del

pubblico ministero ed investe, perciò, il merito della decisione. Di

qui la violazione sia delle predette direttive, non apparendo tale

duplicità di giudizio di merito conforme al modello accusatorio

voluto dal legislatore delegante ed alla rigorosa distinzione tra le

funzioni di pubblico ministero e di giudice; sia della posizione di

imparzialità di questi garantita dai principi di precostituzione per

legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la

situazione in esame e quelle considerate nelle predette sentenze

costituzionali.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando

l'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con

l'ordinanza iscritta al n. 664 reg. ord. 1991, già riassunto nella

sentenza n. 124 del 1992 (par. 4.1).

1. - Il Pretore di Bassano del Grappa - sezione distaccata di

Asiago - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa procedere al dibattimento il giudice che, prima

della sua apertura, abbia respinto la richiesta di applicazione di

pena concordata per la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di

reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta.

A suo avviso, tale provvedimento comporta una pregnante

valutazione di merito delle risultanze degli atti processuali, sì

che la mancata previsione dell'incompatibilità sarebbe in

contraddizione sia col modello accusatorio voluto dal legislatore

delegante (direttive nn. 67 e 103), sia coi principi di imparzialità

ed indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101 Cost., sia

col principio di uguaglianza, essendo stata l'incompatibilità

riconosciuta da questa Corte in situazioni analoghe con sentenze nn.

496 del 1990, 401 e 502 del 1991.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha, in riferimento

all'art. 76 Cost., dichiarato "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza

dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la

pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena

concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze

attenuanti". La situazione ora considerata, di rigetto della

richiesta per la ritenuta non ricorrenza di un'ipotesi di reato

attenuata in luogo di quella base più grave, è - ai fini che qui

interessano - analoga, dato che anche in tal caso viene compiuta "una

valutazione non formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle

risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di

responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una

valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella

richiesta dal pubblico ministero".

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di

questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena

concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del

reato contestato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima

dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione

di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi

attenuata del reato contestato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA