Ordinanza 397/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAquestione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 della Costituzione; Ordinanza 397/1992 · Corte costituzionale: 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 9
maggio 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Brasca Giuseppe contro il Ministero del
tesoro ed altra, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Brasca Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel procedimento promosso da
Brasca Giuseppe nei confronti del Ministero del tesoro per la
impugnazione del provvedimento di collocamento a riposo con effetto
dal compimento del sessantacinquesimo anno di età e di rigetto
dell'istanza di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno,
per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ha
sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. n. 125 del 1992),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte
in cui esclude dall'ivi previsto beneficio del prolungamento del
servizio per i fini suddetti i dirigenti delle amministrazioni
statali che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge
abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3
e 97 della Costituzione, discriminandosi irrazionalmente fra soggetti
che versano in condizioni di sostanziale parità e privandosi la P.A.
della collaborazione di dipendenti con vasta esperienza;
che la parte privata, con atto di costituzione, poi illustrato
da memoria, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a
quo, in quanto nella fattispecie potrebbe avere applicazione il
decreto-legge n. 413 del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990,
sopravvenuto alla ordinanza di remissione, e, subordinatamente, per
la illegittimità della norma censurata;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione de qua è stata esaminata dal giudice
a quo anche alla stregua della nuova norma, e che pertanto non può
disporsi la restituzione degli atti;
che questa Corte ha già ritenuto che la determinazione della
data di entrata in vigore della legge rientra nella discrezionalità
del legislatore (sentt. nn. 440 del 1991 e 1032 del 1988; ord. n. 419
del 1990); che la disposizione censurata non si applica ai dirigenti
già collocati a riposo, anche se abbiano impugnato il relativo
provvedimento perché la impugnazione non conserva in vita il
rapporto di impiego cessato alla data prestabilita; e che è ultroneo
il riferimento all'art. 97 della Costituzione in quanto i rimedi
apprestati per situazioni particolari e peculiari non incidono
sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione e sul suo
funzionamento, anche perché non riguardano l'intera disciplina del
rapporto di pubblico impiego (sent. n. 440 del 1991);
che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa
decisione, onde la riproposta questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,
con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA