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Ordinanza 397/1992 ECLI:IT:COST:1992:397 Generato dall'IA

Ordinanza 397/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 397/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza 397/1992 · Corte costituzionale: 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,

Parole chiave

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età legale di pensionamento sospensione della rendita d'invalidità elargizione per giubileo calcolo delle annualità disposizioni sulla pensione accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
il riferimento all'art. 97 della Costituzione in quanto i rimedi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,

convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 9

maggio 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Brasca Giuseppe contro il Ministero del

tesoro ed altra, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Brasca Giuseppe nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel procedimento promosso da

Brasca Giuseppe nei confronti del Ministero del tesoro per la

impugnazione del provvedimento di collocamento a riposo con effetto

dal compimento del sessantacinquesimo anno di età e di rigetto

dell'istanza di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno,

per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ha

sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. n. 125 del 1992),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte

in cui esclude dall'ivi previsto beneficio del prolungamento del

servizio per i fini suddetti i dirigenti delle amministrazioni

statali che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge

abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3

e 97 della Costituzione, discriminandosi irrazionalmente fra soggetti

che versano in condizioni di sostanziale parità e privandosi la P.A.

della collaborazione di dipendenti con vasta esperienza;

che la parte privata, con atto di costituzione, poi illustrato

da memoria, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a

quo, in quanto nella fattispecie potrebbe avere applicazione il

decreto-legge n. 413 del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990,

sopravvenuto alla ordinanza di remissione, e, subordinatamente, per

la illegittimità della norma censurata;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione de qua è stata esaminata dal giudice

a quo anche alla stregua della nuova norma, e che pertanto non può

disporsi la restituzione degli atti;

che questa Corte ha già ritenuto che la determinazione della

data di entrata in vigore della legge rientra nella discrezionalità

del legislatore (sentt. nn. 440 del 1991 e 1032 del 1988; ord. n. 419

del 1990); che la disposizione censurata non si applica ai dirigenti

già collocati a riposo, anche se abbiano impugnato il relativo

provvedimento perché la impugnazione non conserva in vita il

rapporto di impiego cessato alla data prestabilita; e che è ultroneo

il riferimento all'art. 97 della Costituzione in quanto i rimedi

apprestati per situazioni particolari e peculiari non incidono

sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione e sul suo

funzionamento, anche perché non riguardano l'intera disciplina del

rapporto di pubblico impiego (sent. n. 440 del 1991);

che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa

decisione, onde la riproposta questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge

27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,

con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA