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Sentenza 394/1992 ECLI:IT:COST:1992:394 Generato dall'IA

Sentenza 394/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 394/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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monetaria, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'11 febbraio 1992,

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. civ, art. 38 Cost, art. 136 Cost, art. 36 Cost, art. 1224 cod.civ; Sentenza 394/1992 · Corte costituzionale: monetaria, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'11 febbraio 1992,

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità prestazioni d'invalidità dell'assicurato incasso dei contributi di mantenimento calcolo dell'assegno per grandi invalidi reddito ipotetico da invalido sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. civ
l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.
art. 38 Cost
all'art. 38 Cost. Del resto, nel mutato contesto normativo, la
art. 136 Cost
violato anche l'art. 136 Cost.
art. 36 Cost
attuazione dell'art. 36 Cost.", sottrae i crediti di lavoro al
art. 1224 cod.civ
all'interno del sistema dell'art. 1224 cod.civ.: gli interessi si
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Labriola Vincenzo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Ermentina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubbica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Labriola Vincenzo, Ferrari

Ermentina e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Labriola

Vincenzo e Ferrari Ermentina, Aldo Catalano, Gian Carlo Perone e

Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio

D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Vincenzo

Labriola nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei arretrati

dell'assegno di invalidità più interessi legali e rivalutazione

monetaria, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'11 febbraio 1992,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui

l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli

enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in

detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior

danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del

suo credito.

Secondo il giudice remittente, soprattutto dopo l'aumento al dieci

per cento del saggio dell'interesse legale, è dubbia la correttezza

dell'interpretazione dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.,

accolta dalla giurisprudenza dominante, alla quale si è conformata

la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. Tale

interpretazione "attribuisce al titolare di crediti di lavoro una

posizione del tutto privilegiata", che gli procura una rendita "ben

superiore anche ad ogni investimento finanziario". Comunque, stante

la detta giurisprudenza consolidata, la norma impugnata non può

sottrarsi al sospetto di contrarietà agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, in quanto ripristina la disparità di trattamento dei

crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro censurata da

questa Corte.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente chiedendo, in via principale, una dichiarazione di

inammissibilità della questione perché la norma impugnata non è

applicabile alle situazioni di ritardato pagamento verificatesi

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991; in

subordine, una dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati

nell'ordinanza di remissione.

3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per l'infondatezza

della questione.

Secondo l'Istituto, la restituzione dei crediti previdenziali al

regime dei crediti di valuta, cui li aveva sottratti la sentenza n.

156 del 1991, non è arbitraria in relazione ai sostanziali elementi

di differenziazione riscontrabili rispetto ai crediti di lavoro,

malgrado la possibilità di un loro accostamento sotto il profilo

funzionale. D'altra parte, l'art. 429, cod. proc. civ., come

interpretato dalla giurisprudenza consolidata, suscita ormai sospetti

di illegittimità costituzionale per le ragioni riconosciute dallo

stesso giudice remittente, sicché l'indagine del giudice delle leggi

dovrebbe soffermarsi sulla verifica di legittimità della norma

assunta a tertium comparationis nell'ordinanza di rimessione.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Avvocatura osserva che la norma impugnata non si pone in

contrasto con la citata sentenza di questa Corte perché si colloca e

si giustifica in un mutato contesto normativo determinato

dall'aumento al dieci per cento del saggio degli interessi legali,

garantendo in ogni caso al creditore la copertura integrale contro

l'inflazione qualora questa, dovesse risalire sopra il dieci per

cento. Sicché nessuna violazione si può ravvisare nemmeno rispetto

all'art. 38 Cost. Del resto, nel mutato contesto normativo, la

giurisprudenza di merito e la dottrina sono già avviate a rivedere

l'interpretazione dell'art. 429 nel senso chiarito dalla norma

impugnata per i crediti previdenziali.

5. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Modena,

con ordinanza del 28 gennaio 1992, nel corso di un giudizio civile

promosso contro l'INPS da Ermentina Ferrari, titolare di una pensione

di invalidità e di una pensione di riversibilità, per ottenere

l'integrazione al minimo della seconda con gli interessi legali e la

rivalutazione. Oltre agli artt. 3 e 38 Cost., questo giudice presume

violato anche l'art. 136 Cost. sul riflesso che la norma denunciata

avrebbe ripristinato una disciplina già dichiarata incostituzionale.

6. - Si sono costituiti la ricorrente e l'INPS ed è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri con argomentazioni e

conclusioni analoghe a quelle dedotte nel giudizio relativo

all'ordinanza dal Pretore di Genova.

1. - Dai Pretori di Genova e di Modena è sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 136 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, il quale dispone: "Gli enti gestori di forme

di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi

legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza

del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda.

L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle

somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal

titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo

credito".

2. - I due giudizi hanno per oggetto la medesima questione e,

pertanto, è opportuno disporne la riunione affinché siano decisi

con unica sentenza.

3. - La questione è inammissibile perché la norma impugnata non

è applicabile nei giudizi a quibus.

Occorre premettere che la legge n. 412 del 1991 non ha

ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata

costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 156

del 1991. La fattispecie degli effetti del pagamento ritardato resta

ferma nei termini risultanti dal dispositivo della sentenza,

differenziandosi quindi dal regime comune sia per il carattere

automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza

bisogno né di domanda dell'interessato, né di alcuna prova del

"maggior danno"), sia per la decorrenza non dal giorno della

maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per

l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della

prestazione previdenziale. Tuttavia la portata della norma non si

esaurisce in una semplice modificazione quantitativa degli effetti

del ritardo. L'esclusione del cumulo della rivalutazione con gli

interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggior

somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati

sulla somma nominale, producono un mutamento di natura del credito

previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429, terzo

comma, cod. proc. civ. prevalsa nella giurisprudenza.

Secondo tale interpretazione - alla quale questa Corte si è

adeguata nell'estendere la regola alle controversie in materia

previdenziale (salvo il diverso criterio di decorrenza della

rivalutazione e degli interessi) - l'art. 429, inteso come "forma di

attuazione dell'art. 36 Cost.", sottrae i crediti di lavoro al

principio nominalistico, così che la rivalutazione "deve

considerarsi parte del complesso credito del prestatore, scaturente

dallo stesso rapporto di lavoro", e conseguentemente gli interessi

vanno computati sulla somma capitale rivalutata. Per i crediti

previdenziali l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 -

intervenuta successivamente all'elevazione al dieci per cento del

saggio degli interessi legali (art. 1 della legge n. 353 del 1990) -

ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive

all'art. 429, terzo comma, il significato di norma speciale

all'interno del sistema dell'art. 1224 cod.civ.: gli interessi si

calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di

"maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa per il solo

fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per

cento.

4. - Così precisata la portata dell'innovazione, nel senso che

essa determina un nuovo contenuto del credito previdenziale

riconducendolo sotto il dominio del principio nominalistico, la Corte

di cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata, ne ha tratto la

conseguenza dell'inapplicabilità della norma in esame quando la

fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per

ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di

entrata in vigore della norma medesima (cfr. Cass. nn. 7221, 8264 e

8619 del 1992).

Tale ipotesi ricorre in entrambi i giudizi che hanno dato origine

al presente incidente di costituzionalità, onde la questione va

dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 136

della Costituzione, dai Pretori di Genova e di Modena con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA