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Ordinanza 387/1992 ECLI:IT:COST:1992:387 Generato dall'IA

Ordinanza 387/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 387/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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immobile del de cuius per la somma di lire quaranta miliardi a favore

Regesto Legislator

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Ordinanza 387/1992 · Corte costituzionale: immobile del de cuius per la somma di lire quaranta miliardi a favore

Parole chiave

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purgazione delle ipoteche sequestro di beni immobili liquidazione di fondi cessione delle pretese della massa ammortamento del prestito amministrazione d'ufficio dell'eredità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 27 febbraio

1992 rivolta dall'avv. Gianluigi Loy, quale procuratore di Claudio

Crociani, alla Corte costituzionale, iscritta al n. 2 del registro

incidenti di esecuzione;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che in data 27 febbraio 1992, l'avv. Gianluigi Loy, quale

procuratore di Claudio Crociani, erede di Camillo Crociani -

quest'ultimo condannato dalla Corte costituzionale in composizione

integrata a seguito del giudizio penale di accusa n. 1 del registro

generale 1977 alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e

lire quattrocentomila di multa con sentenza pronunciata il 1° marzo

1979 - ha rivolto alla Corte costituzionale istanza di cancellazione

dell'ipoteca legale iscritta al 5 dicembre 1977 alla formalità 7797

presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma su un bene

immobile del de cuius per la somma di lire quaranta miliardi a favore

dello Stato e di ogni altro avente diritto con decreto n. 183 del 30

novembre 1977 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Corte

costituzionale e ratificato con decreto n. 186 del 2 dicembre 1977

dalla Corte costituzionale integrata;

che a sostegno dell'istanza si precisa che nelle more

l'amministrazione dello Stato, a seguito di procedure esecutive

esperite nei confronti degli eredi, "è stata integralmente sanata di

ogni pretesa" e che pertanto l'istante, "sia a nome proprio che, per

quanto possa occorrere a nome e per conto degli altro coeredi, ha

interesse ad ottenere la cancellazione della formalità ipotecaria"

in questione "e, conseguentemente la liberazione degli immobili

caduti in successione dal descritto gravame";

Considerato che l'istanza non è rivolta a contestare il titolo

che ha determinato l'iscrizione di ipoteca legale, ma ad ottenere un

provvedimento di cancellazione della stessa in dipendenza

dall'asserita intervenuta estinzione del debito cui inerisce la

garanzia reale in esito alle procedure esecutive esperite

dall'amministrazione dello Stato;

che, a prescindere dai limiti entro cui la Corte costituzionale

opera come giudice dell'esecuzione con riferimento ai giudizi di

accusa, su cui questa Corte si è già pronunciata (da ultimo, con

ordinanza n. 33 del 1992), nella specie si verte in una materia

regolata dal codice civile e dal codice di procedura civile, ove si

tratta dei casi e delle forme per la cancellazione delle ipoteche,

tra le quali quelle legali iscritte nell'ambito di un procedimento

penale (artt. 2878-2888 del codice civile; artt. 586 e 792-795 del

codice di procedura civile);

che, pertanto, trattandosi di profili che riguardano organi e

competenze che nulla hanno a che fare con l'esecuzione relativa ai

procedimenti di accusa e, in genere, con l'esecuzione penale, nella

specie deve ritenersi in radice esclusa la giurisdizione della Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'avv. Gianluigi

Loy, procuratore di Claudio Crociani, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA