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Ordinanza 386/1992 ECLI:IT:COST:1992:386 Generato dall'IA

Ordinanza 386/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 386/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Ordinanza 386/1992 · Corte costituzionale: legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito

Parole chiave

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retribuzione del lavoratore dipendente percepzione indebita di disoccupazione suddivisione della previdenza professionale rendita per menomazione dell'integrità reintegrazione dei beneficiari di una rendita calcolo delle indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo

comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663

(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito

nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il

17 settembre 1991 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per

la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Anna Maria Del Castillo,

iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 17, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in

quanto limitavano il cumulo tra l'indennità integrativa sulla

pensione e la retribuzione da attività lavorativa alle dipendenze di

terzi, senza alcun collegamento con la misura di questa;

Considerato che l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 843 stabiliva che l'indennità integrativa speciale non è

cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di

lavoro alle dipendenze di terzi, dovendosi comunque fare salvo

l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto

per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre l'art. 15 del

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n.

33) stabiliva che, nei confronti dei pensionati con rapporto di

lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978,

aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di

cumulo di cui al primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si

applica limitatamente agl'incrementi dell'indennità stessa accertati

dal 1° gennaio 1979 in poi;

che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1992, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di tali articoli, "nella parte in cui

non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale

diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità

integrativa speciale";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.

33, sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Sicilia, con ordinanza 17 settembre 1991, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA