Ordinanza 377/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAlegittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1 cod. pen; Ordinanza 377/1992 · Corte costituzionale: 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,
aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio
1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel
procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n.
132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine
- Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta
soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la
violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa
interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte -
con ordinanza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata
altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni
penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in
area sottoposta a vincolo;
che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente
l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella
ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;
che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva
ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa,
essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità
ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso
anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua
interezza;
che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate
dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;
che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della
disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il
giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale
fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione
amministrativa;
che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il
fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato
nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge
fondamentale;
che difatti questa Corte ha costantemente escluso
l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n.
456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e
2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);
che alla stregua delle esposte considerazioni la questione
sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine
- Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA