Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 364/1992 ECLI:IT:COST:1992:364 Generato dall'IA

Ordinanza 364/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 364/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 364/1992 · Corte costituzionale: d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta della locazione abitativa sfratto diritto di determinare il luogo di dimora revoca del permesso di dimora declinatoria di competenza assegnazione di alloggio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo

comma, della legge della Regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62

(recte: 64) (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della legge 5

agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),

promossi con n. 3 ordinanze emesse il 6 febbraio 1992 dal Pretore di

Ivrea nei procedimenti civili vertenti tra Balconi Luigi, Rosso Renzo

e Festa Piergiorgio ed il Comune di Ivrea iscritte ai nn. 161, 162 e

163 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Luigi Balconi ed il Comune di Ivrea ed avente ad oggetto

l'impugnazione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di

alloggio di edilizia pubblica per abbandono e cessione, il Pretore di

Ivrea con ordinanza del 6 febbraio 1992 (reg.ord. n. 161 del 1992)

sollevava, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma,

della legge regionale del Piemonte 6 dicembre 1984 n. 62 (recte: 64);

che ad avviso del Pretore, questa disposizione, stabilendo che

contro i provvedimenti di decadenza emanati dal Sindaco si applicano

il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11

d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non

previste dalla legislazione statale;

che infatti il citato art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972 non

prevede il ricorso al pretore contro i provvedimenti di decadenza o

cessione dell'alloggio ma soltanto contro quelli di decadenza per

mancata occupazione dell'alloggio stesso;

che sempre ad avviso del giudice rimettente, questa modifica

dell'ordinamento giurisdizionale esulava dall'ambito delle competenze

costituzionalmente attribuite alla regione, così sembrando

confliggere con le sopra indicate norme della Costituzione;

che identica questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con

ordinanze emesse in pari data nelle cause Rosso (reg. ord. n. 162 del

1992) e Festa (reg. ord. n. 163 del 1992) contro il comune di Ivrea;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità

dell'oggetto;

che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con sentenza n. 489 del 1991, onde la questione

dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo (ossia

dodicesimo) comma, della legge regionale del Piemonte 10 dicembre

1984 n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981),

sollevata dal Pretore di Ivrea in riferimento agli artt. 108 e 117

della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA