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Ordinanza 360/1992 ECLI:IT:COST:1992:360 Generato dall'IA

Ordinanza 360/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 360/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Ordinanza 360/1992 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

Parole chiave

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esecuzione all'estero indennità di soggiorno all'estero assistenza amministrativa internazionale divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero asilo di cittadino srilankese confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
che è ravvisata anche una violazione dell'art. 36 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 15 luglio 1926, n. 1263 (Atti esecutivi sopra beni di Stati

esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1992

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto

da Bernardo Franca contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed

altra, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Bernardo Franca nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Francesco Fabbri per Bernardo Franca e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Franca Bernardo

per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e giustizia 7

giugno 1991, che ha negato l'autorizzazione a promuovere l'azione

esecutiva su beni della Repubblica dello Sri Lanka in base a una

sentenza passata in cosa giudicata, con cui il Pretore di Roma ha

accertato un credito di lavoro della ricorrente verso l'Ambasciata di

quello Stato in Italia, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 15

gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito

nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, a norma del quale non si può

procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno

Stato estero senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e

giustizia, sempre che sia accertata la condizione di reciprocità;

che, secondo il giudice remittente, ammessa la legittimità di

limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti di Stati

esteri, se giustificati dall'esigenza di salvaguardare gli interessi

dello Stato nei rapporti internazionali, contrasta però con gli

artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, la mancata previsione

di un indennizzo al creditore rimasto insoddisfatto a causa del

diniego dell'autorizzazione, atteso che la perdita del credito,

imposta per un interesse della collettività generale, deve essere

equamente ripartita fra tutti i suoi membri;

che è ravvisata anche una violazione dell'art. 36 della

Costituzione, in quanto nella specie l'effetto ablatorio del diniego

dell'autorizzazione incide su un credito di lavoro;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente aderendo agli argomenti dell'ordinanza di rimessione e

concludendo per la fondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 329 del 1992, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di

grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su

beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo

le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non

sono assoggettabili a misure coercitive;

che, pertanto, rispetto ai beni di proprietà dello Sri Lanka

assoggettabili a tali misure è venuta meno la condizione di

procedibilità, la cui mancanza impediva finora l'azione esecutiva

della ricorrente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto

1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno),

convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 - già dichiarato

costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 329 del

1992 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 41 (recte 42)

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA