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Ordinanza 350/1992 ECLI:IT:COST:1992:350 Generato dall'IA

Ordinanza 350/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 350/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis

Regesto Legislator

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Ordinanza 350/1992 · Corte costituzionale: 416-bis

Parole chiave

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prova liberatoria messa in libertà provvisoria prova del rischio persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria autorizzazione di polizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con n. due

ordinanze emesse il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di

Ancona nei procedimenti di sorveglianza relativi ad istanze di

liberazione anticipata nei confronti di Medaglia Francesco e Pagano

Guido, ordinanze iscritte ai nn. 201 e 223 del registro ordinanze

1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e

19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, con due

ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe emesse il

27 febbraio 1992 nel corso di procedimenti aventi ad oggetto

richieste di riduzione di pena per liberazione anticipata - avanzate

la prima da Medaglia Francesco, condannato per i reati di concorso in

sequestro di persona a scopo di estorsione, in rapina aggravata ed

altro, la seconda da Pagano Guido, condannato per il reato di

partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso -

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma,

prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.

1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in

relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena

ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i

delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste

dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis

e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico in

materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope,

repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

che tali istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati

acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con

la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte

della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali

per l'ordine e la sicurezza pubblica;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nei

casi di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per

liberazione anticipata derivano tanto per il Medaglia quanto per il

Pagano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno le

quali asseriscono l'insussistenza di elementi idonei a comprovare

l'attualità di collegamenti degli interessati "con la criminalità

organizzata (non la presenza, si badi, di positivi elementi di

riscontro atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero

l'intervenuta recisione di collegamenti passati)", aggiungendo

ulteriori emergenze da ritenere "apodittiche in quanto sfornite di

elementi di riscontro" e che, considerata la presunzione di

attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, appaiono

sufficienti "al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione

dell'istanza", senza rendere necessari ulteriori più approfonditi

accertamenti, "siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la

disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti

individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4- bis"

dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette

informazioni sono ostative della concessione del beneficio "solo se

vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti

con la criminalità organizzata o eversiva";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in

via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, stante l'identità delle questioni proposte, i

giudizi devono essere riuniti;

che la questione di legittimità dell'art. 4- bis, primo comma,

prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.

1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - una norma peraltro modificata

dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, non ancora

convertito in legge - è stata già dichiarata manifestamente

infondata da questa Corte con ordinanza n. 271 del 1992;

che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti argomenti

nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento

dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di

Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA