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Ordinanza 347/1992 ECLI:IT:COST:1992:347 Generato dall'IA

Ordinanza 347/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 347/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

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Ordinanza 347/1992 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

Parole chiave

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anzianità di servizio età legale di pensionamento posizioni amministrative del funzionario abbuono di annualità autorità di protezione degli adulti durata della rendita di invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge della Regione Calabria del 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del

limite di età per il collocamento a riposo), promosso con ordinanza

emessa il 28 giugno 1991 dal

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso

proposto da Spadea Peppino contro la Commissione di Controllo sugli

atti della Regione Calabria, iscritta al n. 68 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

- Catanzaro, nel procedimento amministrativo tra Spadea Peppino e la

Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, con

ordinanza del 28 giugno 1991 (R.O. n. 68 del 1992) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge regionale Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui

limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica

dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano

compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di

servizio, la possibilità di essere trattenuti in servizio, a

domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio, e

comunque non oltre il 70° anno di età, escludendo da tale beneficio

il restante personale dirigenziale regionale non inquadrato nella

massima qualifica;

che, a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 3, 38,

secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la

irrazionale discriminazione che si produrrebbe all'interno della

medesima categoria di personale dirigenziale in relazione alla

qualifica di inquadramento rivestita in un certo tempo; per la

riduzione del trattamento pensionistico e la ingiustificata minore

effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione; per il

danno cagionato all'amministrazione siccome privata della esperienza

e della qualificazione professionale di alcuni dipendenti a livello

dirigenziale;

Considerato che nella fattispecie trovano applicazione i principi

più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 440 del 1991, 490

del 1991, ord. 193 del 1992) secondo cui la previsione del

prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici

dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore sia esso

nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura,

tra cui lo stesso interesse della amministrazione pubblica ove opera

il dipendente;

che la regola generale è quella del collocamento a riposo al

65° anno di età, salvo deroghe per ragioni varie apprezzate dal

legislatore;

che a metro della legittimità costituzionale della norma

generale non può essere assunta una norma derogatoria;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria

n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il

collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale

amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA