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Ordinanza 346/1992 ECLI:IT:COST:1992:346 Generato dall'IA

Ordinanza 346/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 346/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

Regesto Legislator

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art. 464 c.p; Ordinanza 346/1992 · Corte costituzionale: questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione assenza di persecuzione diritto a un difensore declinatoria di competenza permesso di promuovere un procedimento penale revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 464 c.p
dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a

carico di Guido Morari, iscritta al n. 708 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Verona, con ordinanza in data 7 ottobre 1991, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 565 e 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel decreto di

condanna, la nomina di un difensore all'imputato che ne sia privo e

la notifica del decreto stesso al medesimo difensore, affinché

questi possa consigliare l'imputato per l'eventuale richiesta -

prevista dall'art. 565, capoverso, c.p.p. - del giudizio abbreviato o

dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444;

che la mancanza di tale previsione può dar luogo, ad avviso del

rimettente, ad un contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e

24 della Costituzione;

che il giudice a quo non condivide la tesi interpretativa

seguita nella sentenza di questa Corte n. 344 del 1991, che

consentirebbe all'opponente di formulare la scelta tra i riti

alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio;

Considerato che, anche a ritenere con il giudice a quo e con il

più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione

che il decreto che dispone il giudizio debba essere emanato ai sensi

dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e

non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le

opzioni per i procedimenti speciali, non può ravvisarsi l'asserito

contrasto degli artt. 565 e 460 c.p.p. con il diritto di difesa

dell'imputato;

che, difatti, essendo tale avviso già contenuto nel decreto

penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. e, c.p.p.), il termine

di quindici giorni previsto per l'opposizione, oltre ad apparire

congruo ai fini di questa - come già ritenuto dalla giurisprudenza

costituzionale (sentt. nn. 189 e 159 del 1972, n. 16 del 1970, n. 136

del 1967, nn. 27 del 1966 e 170 del 1963) nel regime del codice

abrogato, per un termine ancora minore - è tale da consentire anche

la opzione tra i diversi riti;

che, invero, il predetto termine è sufficiente all'imputato per

consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la

natura della pena è tale da non esigere necessariamente la nomina di

un difensore di ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di

speditezza dell'attività giudiziaria;

che la questione, anche sotto il profilo ora prospettato, è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA