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Ordinanza 328/1992 ECLI:IT:COST:1992:328 Generato dall'IA

Ordinanza 328/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 328/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 328/1992 · Corte costituzionale: (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

Parole chiave

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assicurazione viaggio documenti di viaggio assoggettamento all'IVA indagine per frode iva fatture fittizie spese di missione, di trasporto e di alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.) e con ordinanza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Lucca, sul ricorso proposto dall'Ufficio

distrettuale II.DD. di Castelnuovo Garfagnana contro la s.n.c. "Ricci

Calzature di Ricci Liuba Paola & C.", iscritta al n. 137 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avente per

oggetto un accertamento IVA effettuato nei confronti della s.n.c.

"Ricci calzature di Ricci Liuba Paola e C." e nel quale doveva

accertarsi la falsità di alcune bolle di accompagnamento di beni

viaggianti, la Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con

ordinanza del 19 novembre 1991 sollevava, in riferimento agli artt.

24, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella

parte in cui "inibisce in assoluto al giudice la possibilità di

avvalersi di organi tecnici (scilicet: per indagini peritali)

allorché l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo

parzialmente dalle parti medesime";

che ad avviso della commissione rimettente la detta inibizione -

oltreché ledere il diritto del contribuente alla difesa in giudizio

- ostacolava il buon esercizio delle funzioni giurisdizionali, così

violando le norme costituzionali ora citate;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,

richiamando le decisioni di questa Corte nn. 560 del 1989 e 108 del

1990;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989,

confermata con ordinanza n. 108 del 1990, ha già dichiarato non

fondata la questione sollevata negli stessi termini con riferimento

ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.) e con ordinanza n.

108 del 1990 la sua manifesta infondatezza;

che nella detta sentenza questa Corte ha altresì precisato come

il potere, attribuito al giudice tributario dallo stesso art. 35

attualmente impugnato, di accertare i fatti attraverso organi

statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria

e della cui perizia e imparzialità non è dato di dubitare,

garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente;

che la stessa considerazione vale altresì ad escludere il

contrasto della norma impugnata con gli artt. 101 e 102 della

Costituzione, peraltro invocati in modo del tutto generico ossia

senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe

l'asserito contrasto;

che la questione deve essere, pertanto, dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione

della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato

dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della

disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento agli

artt. 24, 101 e 102 della Costituzione dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA