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Ordinanza 326/1992 ECLI:IT:COST:1992:326 Generato dall'IA

Ordinanza 326/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 326/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 326/1992 · Corte costituzionale: decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare,

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati sanzione disciplinare dell'avvocato mancanza di disciplina divieto di esercizio della professione violazione dei doveri professionali revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
poste a confronto ex art. 3 della Costituzione, in uno
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 del regio

decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di

geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla

obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle

funzioni relative alla custodia degli albi), promosso con ordinanza

emessa il 10 luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul

ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7

novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze

iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal Consiglio nazionale

dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la

delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri

di Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), è stata sollevata questione

incidentale di legittimità degli artt. 10 del regio decreto 11

febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e

2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà

dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative

alla custodia degli albi), assumendosi per l'iscritto dichiarato

fallito l'automatica cancellazione dall'albo, a differenza di altre

categorie di professionisti (dottori commercialisti) ovvero degli

impiegati civili dello Stato, i quali, pur in caso di condanna

penale, beneficiano di procedure disciplinari che consentono

l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

Considerato che, come altre volte evidenziato, l'impugnato regio

decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare,

sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e

sentenza n. 16 del 1975);

che pertanto, sotto tale aspetto, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che con riferimento all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n.

897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione

non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione

dall'albo quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti

per l'iscrizione (tra cui la perdita del godimento dei diritti

civili, ex art. 2, n. 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75), va

rilevata la disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal

Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema

di cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del

1990 e n. 971 del 1988);

che, infatti, l'assenza del carattere disciplinare nel

provvedimento de quo per la perdita del requisito dell'iscrizione

(godimento dei diritti civili, la cui mancanza è di per sé ostativa

al concreto ed efficace esercizio della professione) e, di

conseguenza, l'esclusione, in capo al soggetto deliberante, della

benché minima valutazione discrezionale in ordine al provvedimento

da adottare, implica l'incomparabilità, in radice, delle posizioni

poste a confronto ex art. 3 della Costituzione, in uno

all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24;

che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11

febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra),

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal

Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme

sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e

sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio

nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA