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Ordinanza 323/1992 ECLI:IT:COST:1992:323 Generato dall'IA

Ordinanza 323/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 323/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 323/1992 · Corte costituzionale: della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Parole chiave

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copertura dell'assicurazione contro gli infortuni assicurazione per conto di terzi assicurazione di persone assicurazione RC dei veicoli a motore assicurazione del trasporto obbligo legale di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non possono
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c)

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in combinato disposto

con l'art. 14 del medesimo decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con

ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Tribunale di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra UNIPOL S.p.A. e Vianino Gian

Battista ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile originato da un

incidente stradale accaduto il 29 dicembre 1972, in seguito al quale

aveva riportato danni alla persona un terzo trasportato, non legato

da rapporti familiari col conducente, il Tribunale di Vercelli, con

ordinanza del 18 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre

1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n.

857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14

dello stesso d.l. n. 857 del 1976, "nella parte in cui, limitatamente

al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre

1969, n. 990, e il 31 dicembre 1977, esclude i trasportati non

familiari dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti, per quanto riguarda i danni alle persone";

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza

di questa Corte n. 188 del 1991 da lui ritenuta retroattiva fino alla

data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, si sarebbe

determinata una disparità di trattamento dei terzi trasportati, in

quanto solo a quelli aventi rapporti familiari con l'assicurato, ai

sensi dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990 del 1960, nel testo

novellato dal d.l. n. 857 del 1976, sarebbe attribuito il diritto ai

benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alla persona

causati da incidenti stradali accaduti nel periodo compreso tra la

data suddetta e il 31 dicembre 1977, mentre i terzi estranei

sarebbero coperti dall'assicurazione soltanto dopo quest'ultima data;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza della

questione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del d.l. n.

857 del 1976, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima

dalla sentenza n. 188 del 1991 è entrata in vigore il 1° gennaio

1978, onde l'efficacia retroattiva della sentenza non può estendersi

oltre questa data, coincidente con quella di entrata in vigore della

nuova disposizione introdotta nell'art. 1, secondo comma, della legge

n. 990 del 1969, che ha stabilito, come regola generale, la

risarcibilità dei danni causati alle persone trasportate;

che pertanto non si è determinata alcuna disparità di

trattamento delle persone trasportate in relazione al risarcimento

dei danni subiti a causa di incidenti stradali verificatisi nel

periodo indicato dal giudice a quo (salve le eccezioni previste dal

testo originario dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 990);

che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non possono

ritenersi violati nemmeno gli artt. 2 e 32 Cost., in riferimento ai

quali la mancanza di tutela assicurativa per i trasportati,

limitatamente al detto periodo, è giustificata dal criterio di

gradualità dell'estensione del regime dell'assicurazione

obbligatoria, ammesso dalle sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23

dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella

legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n.

857 del 1976 citato, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 32

della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA