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Ordinanza 319/1992 ECLI:IT:COST:1992:319 Generato dall'IA

Ordinanza 319/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 319/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sanzioni sostitutive viene limitata ai reati di competenza del pretore, e l'art. 444 del codice di procedura penale, il quale invece

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, artt. 444 c.p, art. 444 c.p; Ordinanza 319/1992 · Corte costituzionale: 444 del codice di procedura penale, il quale invece

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico sanzione sostitutiva ammende per infrazione procedurale punibilità margine d'apprezzamento del ministero pubblico dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
quanto alla seconda, la violazione dell'art. 76 della Costituzione
artt. 444 c.p
81, in relazione agli artt. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
provveduto "a coordinare l'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art.

234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal

Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rizzo

Armando, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione

di legittimità dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 delle norme di

coordinamento del codice di procedura penale, deducendo, quanto alla

prima norma, la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, e,

quanto alla seconda, la violazione dell'art. 76 della Costituzione

"con riferimento all'art. 6 della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 l. 689/91";

che in proposito il giudice a quo evidenzia un contrasto tra

l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, ove l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive viene limitata ai reati di competenza del pretore, e l'art. 444 del codice di procedura penale, il quale invece

prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal

tribunale; un contrasto, questo, che il remittente non ritiene di

poter giustificare sul presupposto che il tribunale sarebbe pur

sempre legittimato ad applicare una sanzione sostitutiva su

richiesta, in relazione ai reati di competenza pretorile giudicati

dal tribunale stesso per effetto della connessione;

che, pertanto, l'art. 444 del codice di procedura penale

dovrebbe essere coerentemente "letto", in aderenza, anche, al

disposto del punto 45) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nel senso della "piena applicabilità delle sanzioni sostitutive ai

reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni soggettive

ed oggettive stabilite dall'art. 59 (rectius: 59 e 60) della legge n.

689/81";

che tale "lettura" risulta peraltro incompatibile con l'art. 54

della legge n. 689 del 1981, sicché, considerato che tale

disposizione non può ritenersi tacitamente abrogata, ostandovi il

disposto dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di

procedura penale, di quest'ultima previsione si denuncia il contrasto

con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non ha

provveduto "a coordinare l'art. 444 c.p.p. con l'art. 54 della legge

n. 689/81, per l'effetto abrogando tale ultima norma", violando così

il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, "laddove

esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione

delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt.

2, 3 e 5 con tutte le altre leggi dello Stato"; e che nel giudizio è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare

(v. ordinanza n. 442 del 1991), l'istituto della applicazione della

pena su richiesta delle parti disciplinato dal titolo II del libro IV

del codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva

introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni

sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), emergendo anzi,

come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice

di rito, l'intendimento del legislatore delegante di mantenere

inalterato quel quadro normativo;

Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a

quo, modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive neppure

potevano essere apportate a norma dell'art. 6 della indicata legge di

delegazione, che ha conferito al Governo della Repubblica delega ad

emanare, fra l'altro, le norme di coordinamento delle disposizioni

previste dal codice di procedura penale con tutte le altre leggi

dello Stato, comportando tali modifiche un intervento legislativo

estraneo alla funzione di coordinamento delegata;

E che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale

di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA