Ordinanza 312/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 312/1992 · Corte costituzionale: 135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico, iscritta al n.
135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Tribunale di Crotone
nel procedimento penale a carico di Canapé Aldo, iscritta al n. 186
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Crotone, con
due ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 15 e
il 28 gennaio 1992, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;
Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma,
del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Crotone
con le ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con
sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA