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Ordinanza 285/1992 ECLI:IT:COST:1992:285 Generato dall'IA

Ordinanza 285/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 285/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 285/1992 · Corte costituzionale: 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie deposito di prodotti inquinanti reato di poca entità confisca sotto sanzione internazionale sanzione sproporzionata sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
penale, di cui al citato art. 25 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1,

del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli

minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1991 dal Pretore di Prato,

nel procedimento penale a carico di Candini Luciano, iscritta al n.

729 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Pistoia,

nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio, iscritta al n.

24 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Vittorio Fiorini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma,

del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957,

n. 474, il Pretore di Pistoia con ordinaza del 24 ottobre 1991 (reg.

ord. n. 24 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della norma ora citata, secondo cui "chiunque esercita un deposito di

oli minerali, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o

un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non

denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio

al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito,

nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni

caso, non inferiore a lire 300.000";

che, consistendo il reato ascritto nell'omessa denuncia all'UTIF

di un deposito di gasolio agricolo, il Pretore riteneva non potersi

commisurare la sanzione sulla base dell'imposta ordinaria, secondo

quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione penale, bensì

sulla base dell'imposta agevolata, gravante sui carburanti per

l'agricoltura;

che, sempre ad avviso del Pretore, il sistema normativo in

materia conteneva una lacuna circa l'ammontare di detta imposta

agevolata;

che l'applicazione della sanzione nella suddetta misura fissa di

lire 300.000 sembrava allo stesso Pretore "arbitraria";

che, in definitiva, l'incertezza sulla misura della sanzione da

applicare induceva il giudice rimettente a ravvisare nella norma

impugnata una lesione del principio di tassatività della fattispecie

penale, di cui al citato art. 25 della Costituzione;

che, nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano

Candini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, sopra

citato, il Pretore di Prato con ordinanza del 30 settembre 1991 (reg.

ord. n. 729 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della stessa norma;

che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali

non denunciati erano contenuti in due cisterne della capienza di

diciotto metri cubi ciascuna, con un minimo di pena applicabile di

Lire 453.577.822;

che, a suo avviso, tale sanzione era irragionevolmente

sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto

affermato da questa Corte con sent. n. 313 del 1990, ciò che lo

induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art.

27, terzo comma, della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

tutti i giudizi, chiedeva dichiararsi manifestamente inammissibile la

questione sollevata dal Pretore di Pistoia, il quale, invece di

denunciare un vizio di legittimità costituzionale, si limitava a

sollecitare a questa Corte un'interpretazione della norma impugnata

che fosse conforme alla Costituzione; l'interveniente chiedeva poi

che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata

dal Pretore di Prato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887

del 1988 e l'ordinanza n. 129 del 1989;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante

l'identità della norma impugnata:

che la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è

manifestamente inammissibile poiché con essa il giudice rimettente

prospetta un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a

lui esclusivamente (cfr. ex plurimis ordd. nn. 77 del 1990 e 227 del

1991);

che la questione sollevata dal Pretore di Prato, in riferimento

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è manifestamente

infondata perché la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del

decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un

deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende,

secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del

deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono

costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai

fini della sanzione, rileva la quantità di prodotto complessivamente

introdotta nel deposito in un certo spazio temporale;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio

non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto

effettivamente immessa nel ed estratta dal deposito piuttosto che

alla capacità del deposito stesso, e ciò anche in relazione alla

natura permanente del reato, da cui consegue la punibilità di tutta

la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita;

che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla

quantità del prodotto complessivamente immesso nel deposito, a nulla

rileva - al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio

in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la circostanza che

la quantità di olio rinvenuta nel deposito appartenente all'imputato

sia stata esigua;

che in tal senso questa Corte già si è espressa con

l'ordinanza n. 497 del 1991;

che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal

giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990,

nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del

principio di proporzionalità della sanzione penale;

che la considerazione sopra esposta vale altresì a superare il

dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa

della pena;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito

in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 13, primo comma,

sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA