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Ordinanza 275/1992 ECLI:IT:COST:1992:275 Generato dall'IA

Ordinanza 275/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 275/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 275/1992 · Corte costituzionale: alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre

Parole chiave

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misura cautelare proroga della carcerazione di sicurezza prevenzione generale e speciale procedimento penale pendente misura meno grave condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela

dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre

1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento per misure di

prevenzione nei confronti di Del Vecchio Giuseppe, iscritta al n. 33

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 22 novembre

1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 19, primo comma, della legge 22

maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, richiamando le disposizione

di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, rende applicabile anche

alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, la regola procedurale dettata dall'art. 2, primo

comma, della richiamata legge n. 575 del 1965;

che a tal proposito il giudice a quo pone in risalto la

circostanza che, in virtù del rinvio formale operato dall'art. 19

della legge n. 152 del 1975 alle disposizioni della legge 31 maggio

1965, n. 575, quest'ultimo complesso normativo si estende nella sua

interezza alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge

n. 1423 del 1956, anche se non indiziate di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso, sicché tra le disposizioni applicabili

deve ritenersi compresa anche la norma procedurale stabilita

dall'art. 2 della legge n. 575 del 1965, come sostituito dall'art. 20

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12

luglio 1991, n. 203, in base al quale "le misure di prevenzione della

sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli

articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere

altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è

stato preventivo avviso";

che tale previsione, quindi, consente di omettere il particolare

procedimento previsto dagli artt. 3 e 4 della legge n. 1423 del 1956,

e la cui osservanza permette, secondo il giudice a quo, di impedire

il generarsi di "fattispecie apodittiche di presunta pericolosità,

contrastanti con l'intero impianto costituzionale dei diritti di

libertà"; sicché, mentre con riferimento alle ipotesi disciplinate

dalla cosiddetta normativa "antimafia" può ritenersi "priva di

giustificazione la previsione di condizionamenti all'esercizio del

potere di proposta", dal momento che è la legge e la stessa

collettività sociale a presumere la pericolosità degli indiziati di

appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'estensione della

disciplina ad ipotesi che non rispondono a quei requisiti finisce per

determinare, secondo il remittente, una "violazione palese del

principio di uguaglianza formale", dovendo essere preclusa la

possibilità di "parificare tra loro situazioni oggettivamente e

soggettivamente diverse, in ispecie allorquando è il legislatore

stesso a stabilire la specificità delle situazioni medesime";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la norma oggetto di impugnativa viene sottoposta

all'esame di questa Corte con esclusivo riferimento ad un aspetto di

carattere procedimentale che non presenta interferenza alcuna né con

la disciplina sostanziale che regola le misure di prevenzione, né

con il potere-dovere del giudice di valutare in concreto i

presupposti per la relativa applicazione, né con le garanzie che

assistono il prevenendo nel corso della fase giurisdizionale del

procedimento;

che così circoscritto il tema devoluto, la doglianza finisce

per incentrarsi sull'organo titolare del potere di proposta e sugli

adempimenti che condizionano l'esercizio di un siffatto potere, al

riguardo dei quali il remittente pretende di assumere come modello

generale, valido quale termine di comparazione, la disciplina che

regola la proposta del questore;

che, al contrario, avendo il legislatore ritenuto, secondo una

scelta discrezionale ma non per questo illegittima, di affidare al

pubblico ministero un generale potere di proposta e, quindi, la

titolarità di una "azione di prevenzione", ragionevolmente ha

svincolato l'organo da presupposti procedimentali che

tradizionalmente rinvengono la loro ragion d'essere nelle funzioni

esclusivamente amministrative che il questore è chiamato a svolgere;

che, di conseguenza, viene a difettare nella specie la dedotta

violazione del principio di eguaglianza, proprio perché le diverse

caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il

differente modulo procedimentale, senza che a tal fine rilevino

parametri di pericolosità più o meno "presunta" che solo il giudice

è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975,

n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA