Ordinanza 273/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 273/1992 · Corte costituzionale: (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 del regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti ed I.N.A.D.E.L.
iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 il Pretore di
Parma, nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti e
I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 89/92), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, degli artt. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme
in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella
parte in cui non consentono che sia riscattabile anche ai fini
dell'indennità premio di servizio il periodo relativo al corso per
il conseguimento del diploma di infermiere professionale;
Considerato che con sentenza n. 26 del 1992 questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per gli
infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del
corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per
la liquidazione della indennità premio di servizio (restando
ininfluente l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.
680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali) e dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968,
n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA