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Sentenza 26/1992 ECLI:IT:COST:1992:26 Generato dall'IA

Sentenza 26/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 26/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione, art. 3 Cost; Sentenza 26/1992 · Corte costituzionale: 3 e 97

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi sospensione delle prestazioni d'invalidità riconoscimento dei titoli professionali rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità suppletiva rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo
art. 97 della Costituzione
L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della
art. 3 Cost
irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 9

aprile 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile

vertente tra Giuliana Del Bue ed altri, iscritta al n. 377 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuliana Del Bue ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Giuliana Del Bue ed altri;

Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di Reggio

Emilia, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed

altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui

non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio

di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di

infermiere professionale.

Premette l'ordinanza che:

ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono

riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di

perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per

gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai

fini del trattamento di quiescenza;

il conseguimento del diploma di infermiere professionale,

purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno

dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini

del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962

n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12

della legge n. 152.

Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di

trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa

dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli

Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicché

appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità

stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei

corsi speciali di perfezionamento.

Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo

l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.

L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della

Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità

imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici.

Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re

Giuliana Del Bue, Simona Gibertini, Daniela Ponti e Giuliana Viani,

rappresentate e difese dall'avv.to Franco Agostini.

Nella memoria si rileva che il Tribunale di Reggio Emilia si è

richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte

costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato

riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili

a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e

già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento

di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità

costituzionale della norma denunciata.

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà

facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi

speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme

vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di

quiescenza.

1.2. - Il Pretore remittente ravvisa la norma in contrasto con gli

artt. 3 e 97 della Costituzione poiché restano così esclusi dal

beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non

universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di

infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per

i fini della qualifica ricoperta.

2. - La questione è fondata.

L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini

di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il

relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei

posti occupati durante la carriera. Una esclusione di essi da

qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di

servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento,

irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che

per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui

trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero

trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e

pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla

preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione

(cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli

infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del

corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per

la liquidazione della indennità premio di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA