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Ordinanza 253/1992 ECLI:IT:COST:1992:253 Generato dall'IA

Ordinanza 253/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 253/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

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Ordinanza 253/1992 · Corte costituzionale: il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

Parole chiave

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reintegrazione dei beneficiari di una rendita restituzione dell'indennità per lavoro ridotto riduzione delle prestazioni regime di risarcimento trattenuta trattamento economico, previdenza sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa

il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

ricorso proposto da Meoli Gabriele ed altri contro il Ministero di

Grazia e Giustizia, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui il ricorrente,

magistrato ordinario, aveva impugnato i provvedimenti di attribuzione

del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale per

il Lazio, con ordinanza emessa in data 13 marzo 1991, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma,

108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge

6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento

degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato

anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di

buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale

svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,

allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un

trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex

legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere

soggetti al meccanismo del riassorbimento;

Considerato che questa Corte ha già escluso l'illegittimità

della norma impugnata, sia sulla base della generale finalità

perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia,

in particolare, in ragione dell'idoneità del sistema di

riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad

evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si

sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge e sia

allorché, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi,

confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di

razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni (ordinanza n.

501 del 1991; sentenza n. 413 del 1988);

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101,

102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA