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Sentenza 243/1992 ECLI:IT:COST:1992:243 Generato dall'IA

Sentenza 243/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 243/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto,

Regesto Legislator

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art. 38 della Costituzione; Sentenza 243/1992 · Corte costituzionale: 2, comma quinto,

Parole chiave

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rendita minima aliquota della rendita d'invalidità età legale di pensionamento calcolo del reddito annuo determinante disposizioni sulla pensione rendita per vedova

Disposizioni normative citate

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art. 38 della Costituzione
con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto,

della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dalla Corte di Cassazione

- Sezione Lavoro - sui ricorsi proposti da Cavallini Lovanio contro

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri

e dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei

Geometri contro Cavallini Lovanio, iscritta al n. 52 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo

nel procedimento civile vertente tra Borghetto Fortunato contro la

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, iscritta al

n. 86 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Lovanio Cavallini,

titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di

previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione

è stata liquidata in base al criterio del c.d. "sottominimo", la

Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla

Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre

1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non

può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli

ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF,

rivalutato nella misura del 100%.

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt.

3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per

cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le

disposizioni della legge n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai

fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità

(sent. n. 243 del 1990).

2. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di

Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio

civile promosso da Fortunato Borghetto contro la Cassa predetta.

Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di

cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se l'iscritto non

avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo

ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il

contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento,

in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e

con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della

Costituzione".

1. - La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono

contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto

comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i

geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la

liquidazione della pensione minima di vecchiaia.

2. - Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione;

pertanto va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con

unica sentenza.

3. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato

costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri,

gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui

rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle

pensioni di inabilità e di vecchiaia. Per analoghe ragioni deve

essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma,

ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.

Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della

pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si

fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo

come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della

gestione. Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale

condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per

cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di

contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare

l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si

pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi

finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione

alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, della

Costituzione Giova ricordare che la norma corrispondente nelle leggi

sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e

architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio

1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290

(art. 2, comma 5).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773

(Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore

dei Geometri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA