Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 239/1992 ECLI:IT:COST:1992:239 Generato dall'IA

Ordinanza 239/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 239/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 239/1992 · Corte costituzionale: previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Parole chiave

Generato dall'IA
priorità dell'integrazione sulla rendita integrazione nell'assicurazione disoccupazione pensione d'invalidità rendita per menomazione dell'integrità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel

procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta

al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione

speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità che le veniva corrisposta dal Fondo

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di

Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della

Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione;

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima in parte qua da questa Corte con sentenza n. 165 del

1992;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA