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Ordinanza 227/1992 ECLI:IT:COST:1992:227 Generato dall'IA

Ordinanza 227/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 227/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 227/1992 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti

Parole chiave

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rendita per orfani revisione della rendita d'invalidità disposizioni sulla pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio

decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti

- Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco,

iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale,

adita su ricorso proposto da Fasano Rocco diretto ad ottenere la

pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, ma studente

universitario, di un dipendente di un ente locale, con ordinanza del

3 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1992 (R.O. n. 26

del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella

parte in cui esclude il diritto alla detta pensione per gli orfani

maggiorenni anche nel caso in cui frequentino un corso universitario,

per tutta la sua durata e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di

età;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3

della Costituzione per la discriminazione che si verifica rispetto

alle stesse categorie degli orfani dei dipendenti dello Stato;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la restituzione degli atti a seguito dell'entrata

in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che all'art. 17 ha

disciplinato ex novo la materia;

Considerato che effettivamente l'art. 17 della legge n. 274 del

1991 ha dettato una nuova regolamentazione della materia di cui

trattasi;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente

perché riesamini la rilevanza della sollevata questione di

legittimità costituzionale alla stregua della nuova legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA