Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 226/1992 ECLI:IT:COST:1992:226 Generato dall'IA

Ordinanza 226/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 226/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 226/1992 · Corte costituzionale: riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione aziendale a fini fiscali massa fallimentare concordato nel fallimento spossessamento conseguente al fallimento impresa in difficoltà omissione del contribuente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio

fallimentare proposto ad istanza della Intendenza di Finanza di

Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in

liquidazione, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio

fallimentare proposto a istanza della Intendenza di Finanza di

Alessandria ed altra nei confronti della s.r.l. Ecosystem in

liquidazione, con ordinanza del 23 ottobre 1991 (R.O. n. 25 del 1992)

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,

terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui

non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo in via

provvisoria di opporsi al fallimento, dimostrando la inesistenza del

debito di imposta;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24

della Costituzione per la irrazionale equiparazione tra debitore di

imposta accertato in via definitiva e debitore di imposta accertato

in via provvisoria e per l'impossibilità di quest'ultimo di ottenere

anche in sede fallimentare la verifica della legittimità della

pretesa dall'amministrazione finanziaria;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è stata espunta

dall'ordinamento perché dichiarata costituzionalmente illegittima

(sent. n. 89 del 1992);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA