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Ordinanza 223/1992 ECLI:IT:COST:1992:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 223/1992 · Corte costituzionale: sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità attività lucrativa all'età pensionabile tassa d'esenzione dall'obbligo militare prestazioni assicurative correnti prestazione non contributiva accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore

di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1991.

Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza

del 17 maggio 1991 (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in

cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544

del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti

spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli

titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non

anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di

pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

che nel giudizio si è costituito Nazzareno Ferroni aderendo

alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente

sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e

manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e

127 del 1991;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati

argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile

1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con

ordinanza del 17 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA