Ordinanza 223/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 223/1992 · Corte costituzionale: sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza
del 17 maggio 1991 (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544
del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti
spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli
titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non
anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di
pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
che nel giudizio si è costituito Nazzareno Ferroni aderendo
alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente
sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e
manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e
127 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati
argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con
ordinanza del 17 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA