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Ordinanza 218/1992 ECLI:IT:COST:1992:218 Generato dall'IA

Ordinanza 218/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 218/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 218/1992 · Corte costituzionale: quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità prestazione d'assicurazione sociale compenso per prestazioni ricalcolo delle indennità di disoccupazione rendita d'invalidità della previdenza professionale priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
contrasta con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma

quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale) convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1991 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi

Giuseppa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto

nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL per

l'annullamento della sentenza 5 dicembre 1988 del Tribunale di

Messina confermativa della sentenza del pretore che ha condannato

l'Istituto a corrispondere a Giuseppa Ingemi la maggior somma

spettantele a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di

servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 19 settembre 1991, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del

d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987,

n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute al detto

titolo "non danno luogo a rivalutazione monetaria";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata

contrasta con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata

discriminazione, sopravvenuta dopo la sentenza di questa Corte n. 156

del 1991, del credito de quo rispetto agli altri crediti

previdenziali, e con l'art. 38, provvedendosi in modo inadeguato alle

comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita

l'assicurata, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato

una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti

previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi

è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a

ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per

la diminuzione del valore del credito";

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal

fine, vanno restituiti gli atti;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA