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Ordinanza 21/1992 ECLI:IT:COST:1992:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pensione - operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1° ottobre

Regesto Legislator

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Ordinanza 21/1992 · Corte costituzionale: 638, dal 1° ottobre

Parole chiave

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riduzione della rendita d'invalidità soppressione della rendita deducibilità dei contributi di mantenimento reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per menomazione dell'integrità regime pensionistico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta

al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8

maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione

al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di

più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del

trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica

pensione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già

svolte in un precedente giudizio;

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha

già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il

riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola

pensione - operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1° ottobre

1983 - abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato

al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza

nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del

riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subi'ti

dalla pensione-base a titolo di perequazione);

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione

adeguatrice della denunciata normativa e la questione è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA