Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 209/1992 ECLI:IT:COST:1992:209 Generato dall'IA

Ordinanza 209/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 209/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 112 Cost; Ordinanza 209/1992 · Corte costituzionale: dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione dei testimoni interrogatorio formale di testimoni istruzione giudiziaria impedimento processuale controinterrogatorio del ministero pubblico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della
art. 112 Cost
obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi

con ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai

nn. 28, 54 e 81 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle

Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 6, 7 e 10, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e

il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze sostanzialmente analoghe

emesse rispettivamente il 29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre

1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16

febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni;

che, ad avviso dei remittenti, le norme impugnate violano il

principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della

Costituzione), il diritto alla prova (art. 24 dela Costituzione),

nonché, secondo il Pretore di Pistoia, il principio di

obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di

Pistoia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, per l'identità della questione sollevata, i

giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31,

secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in

cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso

testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni

ad essa rese da testimoni -, e dell'art. 195, quarto comma, del

codice di procedura penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di

assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal Tribunale di Pistoia

con le ordinanze in epigrafe -, norme già dichiarate illegittime (la

prima nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del

1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA