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Ordinanza 207/1992 ECLI:IT:COST:1992:207 Generato dall'IA

Ordinanza 207/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 207/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prevedendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge medesima

Regesto Legislator

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Ordinanza 207/1992 · Corte costituzionale: il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prevedendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge medesima

Parole chiave

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valore limite delle immissioni sovvenzioni all'esportazione valore limite di stima tassazione provvisoria contributi per le attività di vigilanza azienda agricola
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

17 dicembre 1986, n. 880 ("Revisione delle aliquote dell'imposta

sulle successioni e donazioni") promosso con

emessa il 2

giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze

sul ricorso proposto da Azienda agricola di Sorbigliano contro

l'Ufficio del Registro iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile il Giudice relatore

Renato Granata;

Ritenuto in fatto che con ordinanza del 2 giugno 1987 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1991) la Commissione

tributaria di primo grado di Firenze - adita dall'Azienda Agricola di

Sobigliano con ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore per

INVIM straordinaria - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della legge 17

dicembre 1986 n. 880 nella parte in cui non estende la disciplina del

limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM, quale

dettata dal precedente art. 8, anche all'applicazione della medesima

imposta dovuta per trasferimenti a titolo gratuito o (in caso di

società od enti) per decorso del decennio in relazione ad atti o

denunce il cui presupposto di imposta si sia verificato anteriormente

al 1° luglio 1986;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la restituzione degli

atti alla Commissione rimettente per jus superveniens (art. 12, comma

3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n.70, convertito nella legge 13 maggio 1988

n. 154);

Considerato in diritto che successivamente all'ordinanza è

intervenuto l'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14 marzo 1988

n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 che ha aggiunto

il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prevedendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge medesima

(sul limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM) si

applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in

essere anteriormente al 1° luglio 1986, per i quali non sia

intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che pertanto gli atti vanno restituiti alla commissione

tributaria rimettente;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA