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Ordinanza 19/1992 ECLI:IT:COST:1992:19 Generato dall'IA

Ordinanza 19/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 19/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato

Regesto Legislator

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art. 32 della Costituzione; Ordinanza 19/1992 · Corte costituzionale: Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato

Parole chiave

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cassa malati pubblica assicurazione malattia privata assicurazione pubblica contro gli incendi rimborso dell'assicurazione malattie regime di copertura necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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art. 32 della Costituzione
dall'art. 32 della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per

il piano sanitario triennale 1986-88), promosso con ordinanza emessa

il 9 gennaio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra Marta Cappellini e la U.S.L. n. 74 di Milano, iscritta

al n. 492 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Marta

Cappellini contro la U.S.L. n. 74 di Milano al fine di ottenere il

rimborso della spesa sostenuta per un trattamento sanitario ricevuto

da una struttura privata non convenzionata - trattamento ritenuto

necessario dal medico curante, ma non suscettibile di essere

prestato, da alcuna struttura pubblica o privata convenzionata - il

Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 32

della Costituzione, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595

(Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario

triennale 1986-88) "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni

a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie,

anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano

ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata";

che nell'ordinanza in questione viene richiamata la sentenza di

questa Corte n. 992 del 1988, al fine di richiedere l'estensione del

principio affermato con tale sentenza - relativo al rimborso delle

spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto

costo eseguite presso strutture private non convenzionate dotate in

esclusiva delle apparecchiature necessarie - anche al rimborso delle

spese sostenute presso strutture private non convenzionate in

relazione a prestazioni terapeutiche indispensabili, ma non erogabili

da parte di strutture pubbliche o private convenzionate;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione proposta;

che ad avviso della difesa statale l'inammissibilità della

questione dovrebbe, in particolare, discendere dal fatto che

nell'ordinanza relativa si avanza alla Corte costituzionale la

richiesta di una sentenza "addittiva" pur in assenza "di uno dei

presupposti necessari perché una pronuncia addittiva possa aversi, e

cioè per mancanza della unicità della soluzione raggiungibile

mediante lo strumento del giudizio costituzionale", mentre

l'infondatezza della stessa questione dovrebbe in primo luogo

derivare dal fatto che "la domanda di prestazioni sanitarie per le

sue dimensioni, per la sua variabilità e per la sempre maggiore

onerosità delle nuove tecnologie non può oggettivamente essere

integralmente soddisfatta dai servizi sanitari offerti dalla

collettività organizzata", non risultando, d'altra parte, garantito

dall'art. 32 della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni

sanitarie illimitate;

Considerato che la questione in esame difetta di rilevanza ai fini

della decisione del processo a quo, dal momento che detta questione,

nei termini in cui viene prospettata, si collega, comunque, alla

necessità di un successivo intervento normativo da parte della

Regione diretto a disciplinare le modalità per accedere alla

prestazione terapeutica e per ottenere il rimborso, totale o

parziale, della spesa sostenuta;

che la previsione di tali modalità, anche nell'ipotesi in cui

venisse introdotto - così come richiesto dall'ordinanza di rinvio -

un vincolo a provvedere a carico della Regione, non è tale da dar

luogo ad una soluzione univoca in ordine ai modi, ai tempi, alle

misure ed ai controlli connessi al rimborso, ma offre la possibilità

di soluzioni differenziate, nel cui ambito la scelta deve ritenersi

riservata alla discrezionalità del legislatore regionale;

che, pertanto, la questione si presenta manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza ed in quanto diretta a

ottenere una sentenza di tipo addittivo pur in assenza di una

soluzione obbligata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme

per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale

1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire

positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in

forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora,

erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con

riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA