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Ordinanza 184/1992 ECLI:IT:COST:1992:184 Generato dall'IA

Ordinanza 184/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 184/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché

Regesto Legislator

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art. 105 Cost; Ordinanza 184/1992 · Corte costituzionale: magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché

Parole chiave

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nomina dell'amministratore fallimentare nomina di un impiegato statale nomina del curatore diritto di ottenere una decisione ministro della giustizia nomina dell'arbitro

Disposizioni normative citate

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art. 105 Cost
status dei magistrati (art. 105 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della

magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché

nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

depositato in Cancelleria il 20 marzo 1992, ed iscritto al n. 41 del

registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 marzo 1992, il

Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice

Presidente, a ciò delegato dal Presidente, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché

del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto

opposto dal Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo

decreto del Presidente della Repubblica, alla deliberazione di nomina

del Presidente della Corte d'appello di Palermo, nella persona del

dott. Pasquale Giardina, deliberazione adottata da esso Consiglio

nella seduta dell'11 dicembre 1991;

che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto

del rifiuto opposto dal Ministro, delle attribuzioni garantite ad

esso Consiglio da norme costituzionali in tema di provvedimenti sullo

stato dei magistrati e in particolare di conferimento di uffici

direttivi, e ha chiesto che sia dichiarato che non spetta al Ministro

il potere di non dare corso alla suindicata deliberazione; o, in via

subordinata, che non spetta al Ministro il potere di impedire,

"negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina", la

deliberazione stessa;

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione

spetti a questa Corte;

che, infatti, per un verso ciascuno degli organi fra i quali si

assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella

materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione

(artt. 105, 110, 95 Cost.);

che, per altro verso, è lamentata in concreto la lesione di una

data attribuzione costituzionalmente garantita, qual è quella

conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine allo

status dei magistrati (art. 105 Cost.);

che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre,

atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della

presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di

ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di

grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura

del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati

agli organi indicati nel ricorso stesso entro il termine di giorni

trenta dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA