Ordinanza 181/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcoordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 181/1992 · Corte costituzionale: coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera
c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di
attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno
1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna nel procedimento penale a carico di Lionello Di Paolo,
iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Paolo Lionello (Reg. ord. n. 713 del
1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del
d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di
coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella
parte in cui "esonerano dall'obbligo del pagamento dell'imposta
redditi (da operazioni di borsa) che allorquando furono prodotti
(anni 1987, 1988) erano sottoposti a tale obbligo" (art. 76 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza
della questione;
Considerato che nell'ordinanza di rimessione risulta omessa ogni
motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, in particolare
in ordine al reato per il quale si procede e in ordine alla
sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 36 d.P.R.
4 febbraio 1988, n. 42 (secondo l'interpretazione ad esso data da
univoca giurisprudenza);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c) d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive
e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie
relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA