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Ordinanza 171/1992 ECLI:IT:COST:1992:171 Generato dall'IA

Ordinanza 171/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 171/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 171/1992 · Corte costituzionale: in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare interrogatorio formale di testimoni deposizioni delle parti controinterrogatorio del ministero pubblico diritto di non autoincriminarsi esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonché quelli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale,

in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza

emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento

penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre

1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli

artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e

terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura

penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia

giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul

contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché nella parte

in cui non consentono, in caso di impossibilità di ripetizione della

deposizione per acquisizione della qualità di imputato, di dare

lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per

contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";

che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto

delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma,

del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza

e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonché quelli

dell'effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e

dell'obbligatorietà dell'azione penale (artt. 102 e 112 della

Costituzione), e ciò riverbera la propria incostituzionalità anche

sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria

qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della

qualità di imputato da parte del teste, si è verificata

l'irripetibilità dell'atto, dovuta alla facoltà dell'imputato

stesso di non rispondere;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2, n. 31,

secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in

cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso

testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni

ad essa rese da testimoni;

che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il

divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione

sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di

procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non

abbia più ragion d'essere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice

di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con

l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la

seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del

1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA