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Ordinanza 147/1992 ECLI:IT:COST:1992:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità

Regesto Legislator

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Ordinanza 147/1992 · Corte costituzionale: comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità

Parole chiave

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disparità di trattamento riscossione di prestazione principio dell'imparità lista di prodotti e servizi adempimento inesatto controprestazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma

primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa

il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l.

Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a

decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di

Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo)

comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità

di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria,

riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle

scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a

somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti

relativi a forniture di prestazioni di servizi;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, manifestamente infondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa

Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80,

333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è

legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di

legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la

definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è

addetto;

che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma

la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo)

comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10,

primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il

Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA