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Ordinanza 146/1992 ECLI:IT:COST:1992:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 146/1992 · Corte costituzionale: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio

Parole chiave

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differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva sgravio fiscale successivo imposta diretta crescita in giudicato della tassazione fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per la

definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso

proposto dall'Ufficio I.v.a. di Napoli contro Carmine D'Auria ed

altri iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 26 ottobre 1989 la Commissione

tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui - per difetto

di criteri e principi direttivi - consente che con decreto

ministeriale vengano disciplinate in modo difforme situazioni

analoghe;

che nella specie la questione concerne la proroga del termine

per la presentazione della dichiarazione agevolata da parte degli

eredi del debitore d'imposta, proroga prevista in materia di imposte

dirette e non invece in materia di I.v.a.;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile, per difetto della necessaria rilevanza nella parte in

cui si fa riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 429 del

1982, e per inidoneità dell'oggetto nella parte in cui la questione

concerne il decreto ministeriale, provvedimento al quale la stessa

ordinanza riconosce natura di atto amministrativo;

Considerato che il giudice remittente, nel motivare l'asserita

violazione del principio di uguaglianza, pone a confronto situazioni

che risultano non comparabili, per le diversità di oggetto, di

natura e di struttura dei tributi considerati: I.v.a. nel caso di

specie, imposta sul reddito nel caso posto a confronto;

che in considerazione di tali diversità il legislatore, facendo

uso del suo discrezionale apprezzamento, ha diversificato in modo non

arbitrario le rispettive discipline;

che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della

Costituzione, l'ordinanza si limita ad enunciare il richiamo a tale

norma, omettendo ogni motivazione circa le ragioni della violazione

di essa. Tale norma risulta peraltro impropriamente invocata, non

essendo in discussione la natura legislativa delle disposizioni che

disciplinano l'I.v.a., comprensive di quelle che regolano gli

obblighi degli eredi del contribuente deceduto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito

nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante

norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA