Sentenza 145/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 127 della Costituzione; Sentenza 145/1992 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale,
intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17
concernente norme sulla contabilità regionale", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre
1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48
del registro ricorsi 1991;
Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia,
riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al
Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni
alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla
contabilità regionale".
Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è
stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non
interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere
considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in
riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di
riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza
assoluta dei voti.
2. - La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.
3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato
ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in
data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60
dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che,
nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge
regionale 4 dicembre 1991, n. 11.
Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale
dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi
in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad
oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio
1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è
stata revocata.
La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto
cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87
del 1990).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA