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Ordinanza 138/1992 ECLI:IT:COST:1992:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 138/1992 · Corte costituzionale: ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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verifica di costituzionalità legittimazione ad agire requisito costituzionale competenza legislativa garanzia di un equo processo questioni processuali

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503,

primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento

penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a

carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O.

n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame

dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo

consenso o su richiesta dello stesso;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i

principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della

legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della

Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo

stata già dichiarata non fondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

(sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi

che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA