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Ordinanza 131/1992 ECLI:IT:COST:1992:131 Generato dall'IA

Ordinanza 131/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 131/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 131/1992 · Corte costituzionale: 9, terzo comma,

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena misura cautelare mantenimento della carcerazione preventiva carcerazione preliminare inattività successiva alla sospensione misura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanze

emesse il 26 ottobre 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel

procedimento penale a carico di Di Mauro Angelo, iscritta al n. 687

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte

d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto

dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una

misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la

cognizione dei delitti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o

penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione

del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere

sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in

primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423);

che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione

darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della

Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra

i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la

sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado -

cioè prima o dopo l'applicazione della misura - e perché ne

risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione

medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamando l'ordinanza

di questa Corte n. 313 del 1991, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata

è stata espressamente abrogata col decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

che, essendo questa disposizione immediatamente applicabile nel

giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta

eccezione di incostituzionalità della norma caducata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con

ordinanza del 26 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA