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Ordinanza 130/1992 ECLI:IT:COST:1992:130 Generato dall'IA

Ordinanza 130/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 130/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 130/1992 · Corte costituzionale: 302 e 294 del

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza proroga della carcerazione preventiva carcerazione cautelativa sospensione dell'istruzione controllo periodico della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non
art. 24 della Costituzione
del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

agosto 1991 dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Spezzano

Lorenzo, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Roma - chiamato a decidere sulla richiesta difensiva di declaratoria

d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere

disposta nei confronti di Spezzano Lorenzo dal giudice per le

indagini preliminari ma eseguita dopo il rinvio a giudizio, per

essere stato omesso, nel termine di cinque giorni dall'esecuzione

(art. 294), l'interrogatorio dell'imputato previsto dall'art. 302 del

codice di procedura penale - dubita che i predetti artt. 302 e 294

del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non

prevedono l'interrogatorio dell'imputato entro cinque giorni

dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere - a

pena di estinzione automatica di essa - al di fuori delle indagini

preliminari, ed in particolare quando sia stata disposta durante

queste ma eseguita dopo il rinvio a giudizio: e ciò perché

all'imputato sarebbe così inibito, per un periodo indeterminato, di

esporre le sue difese circa le condizioni che giustificano la misura

e la loro persistenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, come eccepisce l'Avvocatura, il Tribunale

rimettente, anziché sospendere il giudizio sull'istanza di

liberazione, l'ha rigettata con provvedimento emesso

contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, con ciò esaurendo la

pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza e determinando

l'ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a

questa;

che di conseguenza la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di

procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA