Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 129/1992 ECLI:IT:COST:1992:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Ordinanza 129/1992 · Corte costituzionale: 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

Parole chiave

Generato dall'IA
condizione di pensionamento soppressione della rendita pensione di anzianità elargizione per giubileo reintegrazione dei beneficiari di una rendita aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n.
art. 36 della Costituzione
differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione

delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del

personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, promosso con

ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti

proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di

Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1991

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per

la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già

dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero

delle Finanze, collocato a riposo dal 1° novembre 1976, contro

l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il

riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990,

pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n. 651 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (rectius, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in

cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi

derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art.

3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza

successiva al 1° gennaio 1979;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il

principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della

Costituzione, nonché quello della proporzionalità tra retribuzione

differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione,

accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e,

quindi, più abbisognevoli di adeguamento, e trattamenti più

recenti, ancorché riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed

anzianità;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già

dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta

dall'ordinamento (sent. n. 1 del 1991);

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16

settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione

delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del

personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti

- Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA