Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 128/1992 ECLI:IT:COST:1992:128 Generato dall'IA

Ordinanza 128/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 128/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1986, n. 60 (rectius, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 128/1992 · Corte costituzionale: 1986, n. 60 (rectius, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sui veicoli a motore ricupero d'imposta tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale tassa di transito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51,

del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia

tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio

1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della

riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni

termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel

Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta

di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo

1986, n. 60, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal

Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile nel procedimento civile

vertente tra Cantavenere Giuseppe e Ufficio del Registro di Pescia,

iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il vice Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile, nel

corso del procedimento per opposizione a ingiunzione di un pagamento

per tassa automobilistica, riferentesi all'anno 1983, promosso da

Cantavenere Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pescia, con

ordinanza del 3 giugno 1991 (R.O. n. 642 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28

febbraio 1983, n. 53 (rectius, dell'art. 5, del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28

febbraio 1983, n. 53), in relazione all'art. 3 della legge 7 marzo

1986, n. 60 (rectius, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n.

2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60),

nella parte in cui, disponendo che l'azione dell'amministrazione

finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive

con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva

essere effettuato il pagamento, fa obbligo all'amministrazione

postale di conservare le ricevute di versamento per soli due anni,

mentre la successiva legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del

decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, stabilisce, a modifica del citato

art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, che

il diritto dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il

decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere

effettuato il pagamento, e, quindi, impone al contribuente di

conservare la ricevuta per la durata di tre anni;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, per la disparità di trattamento tra il

contribuente e l'amministrazione postale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza

della questione;

Considerato che la questione ora sollevata è stata già

dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 129 del 1988);

che il motivo ora dedotto della disparità di trattamento tra

privato e pubblica amministrazione non è fondato e quindi non è

idoneo a far modificare la suddetta decisione in quanto la posizione

del cittadino non è assimilabile a quella dell'amministrazione

postale, attraverso la quale è effettuato il versamento dei tributi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre

1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione

all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni

urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte

dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria

e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di

monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con

modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice

conciliatore di Massa e Cozzile con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA