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Ordinanza 117/1992 ECLI:IT:COST:1992:117 Generato dall'IA

Ordinanza 117/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 117/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b)

Regesto Legislator

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Ordinanza 117/1992 · Corte costituzionale: sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b)

Parole chiave

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interrogatorio formale di testimoni testimonianza della vittima protezione dei testimoni controinterrogatorio del ministero pubblico testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice,

promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie,

iscritte ai nn. 601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49,

prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15

ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda

ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del

testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;

che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia

- sezione distaccata di Pescia, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed

agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle

dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta

sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b)

"dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art.

512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai

testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia

divenuta impossibile per gli stessi motivi";

che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle

questioni;

Considerato che, per la parziale identità delle questioni

sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del

codice di procedura penale;

che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il

divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione

sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla

sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere;

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal

Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, con le ordinanze

in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del

1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA